Gazzetta Ufficiale n. 257 del 03-11-1998
DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre
1998, n. 380.
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6
marzo 1998, n 40.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40,
recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino
necessarie per realizzare pienamente i principi della medesima legge
o per assicurarne la migliore attuazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, adottato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la solidarieta' sociale, del Ministro degli affari
esteri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
" 4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesacon i Paesi interessati,
al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e
per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione
clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono
prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorita' dei Paesi
interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta
di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro dell'interno
predispone uno o piu' programmi pluriennali di interventi
straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e
logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi
interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi
accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da
altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il
Ministro competente.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di
accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso
in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali
servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della
zona di transito.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Napolitano, Ministro dell'interno
Ciampi, Ministro del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il "referendum" popolare nei casi
previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, 1'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 47,
della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
"2. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro il
termine di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le
disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per
realizzare pienamente i principi della presente legge o
per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime
modalita' saranno inoltre armonizzate con le
disposizioni della presente legge le altre disposizioni
di legge riguardanti la condizione giuridica dello
straniero".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina della
immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 139/L alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 18 agosto 1998.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
vedasi le note alle premesse), come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 11 (Potenziamento e coordinamento dei
controlli di frontiera). - 1. Il Ministro dell'interno e
il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il
perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle
procedure, delle misure di controllo di rispettiva
competenza, nell'ambito delle compatibilita' con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli
accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e dei relativi contratti e'
data comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive
adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle
province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi
delle regioni interessate alla frontiera marittima
promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli di frontiera e della vigilanza marittima e
terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di
polizia di frontiera, nonche' le autorita' marittime e
militari ed i responsabili degli organi di polizia, di
livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle
direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti,
d'intesa con i Paesi interessati, al fine di
accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per
migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal
presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a
fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale
scopo, le intese di collaborazione possono prevedere
la cessione a titolo gratuito alle autorita' dei Paesi
interessati di beni mobili ed apparecchiature
specificamente individuate, nei limiti delle compatibilita'
funzionali e finanziarie definite dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e, se si
tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori
forniti da altre amministrazioni, con il Ministro
competente.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro
dell'interno predispone uno o piu' programmi
pluriennali di interventi straordinari per
l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e
logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni
mobili e le apparecchiature in sostituzione di
quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per
fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre
amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto
con il Ministro competente.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al fine di fornire
informazioni e assistenza agli stranieri che intendano
presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per
un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali
servizi sono messi a disposizione, ove possibile,
all'interno della zona di transito".